Ormai da molti anni, il gas radon è riconosciuto come pericoloso per la salute: diversi studi hanno infatti dimostrato come sia considerato la seconda causa del tumore polmonare, dopo il fumo di sigaretta.

Il radon è di gran lunga la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per lavoratori che popolazione.

Nel 1988 è stato classificato come agente cancerogeno del gruppo 1) ed è stato introdotto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (legislazione nazionale di radioprotezione).

 

Di recente si è tenuto a Milano un seminario dal titolo “Valutazione del rischio di esposizione al gas RADON negli ambienti lavorativi e residenziali”.

E’ stato organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, con il contributo di varie associazioni che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIRESPSA, AIE). Ha ottenuto anche il patrocinio del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

Il seminario ha toccato tutti i molteplici aspetti connessi al radon, da quelli normativi a quelli più applicativi, in riferimento anche alle esperienze concrete maturate sul campo dagli organi di controllo e vigilanza, dagli esperti di radioprotezione (EdR), dai medici autorizzati, dai medici competenti e da tutti i professionisti del settore.

Le novità

Emerge la necessità di predisporre un decreto correttivo e la modifica connessa allo strumento operativo per la radioprotezione che “non è più il Livello di azione, ma è il Livello di Riferimento (LdR)”.

Sono stati infatti indicati i livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, ossia:

  1. 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
  2. 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  3. 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro;
  4. il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c. 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua (riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1).

 

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